Collegio di garanzia elettorale

Disciplina delle spese sostenute in campagna elettorale dai candidati delle elezioni politiche (art 7 L. 515/93) e regionali (art 5 L.43/95). La normativa prevede in particolare che il controllo sulle spese sia effettuato oltre che dal Presidente (della Camera e Senato o del Consiglio Regionale) da una speciale autorità indipendente il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (prevista all'art 13 L. 515/93).

Collegio di Garanzia elettorale per la regione Marche
Via Carducci 3
Piano: 3
Stanza: 310
Telefono:
071/5063051
Fax:
071/5063057
Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Responsabile:
  • Dott.ssa Leonarda Perrone (Funzionario Contabile)
Attività svolte:

Disciplina delle spese sostenute in campagna elettorale dai candidati delle elezioni politiche (art 7 L. 515/93) e regionali (art 5 L.43/95)

Modulistica
ModuloFileData
G1 Designazione del mandatario elettorale

(RTF - 377 KB)
10/12/2012
G2 - Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale - rev.1

(DOC - 55 KB)
23/08/2021
G3 Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale - rev.1

(DOC - 95 KB)
11/11/2020
G4 Dichiarazioni relative alla campagna elettorale

(DOC - 73 KB)
10/12/2012
G5 Dettaglio del rendiconto dei contributi versati superiori ai 3 mila euro - rev.2

(DOC - 80 KB)
23/08/2021
G6 Dichiarazione contributi o finanziamenti

(DOC - 76 KB)
10/12/2012
Limiti di spesa - Elezioni Regionali 2020

(XLSX - 13 KB)
13/08/2020

Raccolta di fondi - Nomina del mandatario elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di garanzia elettorale competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (modello G1 in formato testo).

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Per le sole elezioni regionali i candidati che spendano meno di 2582,28 euro (5 milioni di lire) avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione (art 7 L. 515/93), possono scegliere di non nominare un mandatario.

Per le elezioni comunali ( nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) i candidati che spendano meno di 2,500 euro (art.13 comma 6 legge 06/07/96) avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione (art 7 L. 515/93), possono scegliere di non nominare un mandatario.

Limiti di Spesa

I limiti di spesa sono variabili a seconda delle elezioni e della numerosità della popolazione del collegio e sono così fissati:

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di sopra indicato esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993.

La dichiarazione del candidato

La dichiarazione prevista (art 2, co 1, numero 3) , L. 441/82), deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo deputato o senatore o dal giorno delle elezioni regionali, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale (modello G2 in formato testo).

Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sono tenuti anche i candidati non eletti. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.

Alla dichiarazione deve essere allegato:

  1. un rendiconto (modello G3 in formato testo) relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute;
  2. gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati (modello G4 in formato testo);
    inoltre, se ne ricorre il caso, bisogna allegare:
  3. l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, per tutti i contributi in denaro o in beni e servizi (modello G5) provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a quello previsto dalla legge (Euro 5.000 art. 7 comma 6 L.515/93 come modificato all'art.11 comma 2 della L.6/7/2012 n.96) e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi da persone fisiche (es: società, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, fondazioni, comitati);
  4. le dichiarazioni congiunte relative a contributi superiori a 5.000 euro ottenute da società non partecipate regolarmente deliberate ed iscritte a bilancio (art 4 L 659/81) (modello G6) o idonea autocertificazione.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Tutta la documentazione sopradescritta, oltre che depositata a mano, trasmessa per posta raccomandata a/r, può essere inviata anche per posta elettronica certificata a prot.ca.ancona@giustiziacert.it vanno allegate le fotocopie di un documento di identita’ sia del candidato e sia del mandatario elettorale, qualora designato.

Controllo e pubblicità

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità (art. 14 L. 515/1993). Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Le dichiarazioni e i rendiconti sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione.

Sanzioni

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata (art. 15 l. 515/1993).